Come funziona quando si viene licenziati in Svizzera? (Parte Prima)
Il mercato del lavoro svizzero è noto per la sua flessibilità e per un quadro normativo che differisce in modo sensibile da quello di Paesi vicini come l'Italia.
1. Il principio della libertà di recesso e la forma della disdetta
In Svizzera vige il principio generale della libertà contrattuale, il che significa che, di norma, un datore di lavoro può licenziare un dipendente senza essere obbligato a giustificare o motivare preventivamente la propria decisione.
Dal punto di vista formale, la legislazione svizzera (salvo diverse disposizioni presenti nei contratti individuali o nei Contratti Collettivi di Lavoro - CCL) non impone requisiti rigidi: teoricamente una disdetta potrebbe essere data anche verbalmente.
2. I termini di preavviso legali (Codice delle obbligazioni)
Se il contratto di lavoro o un CCL non prevedono condizioni differenti o più favorevoli, trovano applicazione i termini di disdetta stabiliti dall'articolo 335c del Codice delle obbligazioni:
Durante il periodo di prova:
Il termine è di 7 giorni di calendario, e la fine del rapporto può avvenire in qualsiasi giorno (salvo diversa pattuizione). Nel corso del 1° anno di servizio:
Il preavviso è di 1 mese, con scadenza alla fine del mese solare. Dal 2° al 9° anno di servizio:
Il preavviso sale a 2 mesi, sempre con efficacia alla fine del mese. Dal 10° anno di servizio in poi:
Il termine stabilito dalla legge è di 3 mesi, sempre per la fine di un mese.
Nota bene: Un errore comune consiste nel calcolare i mesi partendo dal giorno esatto della notifica. In Svizzera, se il termine è di un mese ed è stato notificato a metà marzo, il contratto non scade a metà aprile, bensì il 30 di aprile, poiché la disdetta opera per la fine del mese.
3. La protezione contro i licenziamenti in "tempo inopportuno" (Art. 336c CO)
Il diritto svizzero tutela fortemente il lavoratore subordinato impedendo che il datore di lavoro notifichi una disdetta durante periodi di particolare vulnerabilità personale. Si parla in questi casi di "disdetta in tempo inopportuno" e la sanzione prevista dalla legge è la nullità dell'atto.
Malattia e infortunio:
Non imputabili a colpa del lavoratore, con una copertura che varia in base all'anzianità aziendale: 30 giorni durante il primo anno di servizio.
90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio.
180 giorni a partire dal sesto anno di servizio.
Servizio militare, di protezione civile o servizio civile:
Durante l'intera durata della ferma e nelle 4 settimane precedenti o successive (purché il servizio duri più di 11 giorni). Gravidanza e maternità:
Per tutto il corso della gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto.
Se la lettera di licenziamento viene recapitata mentre il dipendente si trova già in uno di questi periodi protetti, la disdetta è giuridicamente nulla.
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Ecco la seconda e ultima parte dell'articolo di approfondimento sulla gestione del licenziamento in Svizzera.
La Procedura e i Diritti Fondamentali
Il rispetto delle regole formali è essenziale nel diritto del lavoro svizzero. Un licenziamento ordinario non richiede motivazione scritta al momento della notifica, ma il lavoratore ha il diritto assoluto di richiederla per iscritto in un secondo momento.
Nel calcolare il termine di disdetta, che varia generalmente da uno a tre mesi a seconda degli anni di servizio, è importante ricordare che i termini decorrono dalla fine del mese in corso. Inoltre, la legge svizzera prevede specifici periodi di protezione durante i quali il licenziamento è nullo, come in caso di malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare obbligatorio.
Infine, se il rapporto di lavoro si interrompe, è fondamentale iscriversi tempestivamente all'ufficio di collocamento (ORP / RAV) per non perdere il diritto alle indennità di disoccupazione, le quali richiedono il rispetto di un periodo di contribuzione minimo e l'impegno attivo nella ricerca di un nuovo impiego.
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