Chi deve dichiarare la conformità edilizia nell’atto di vendita?

Quando si acquista un immobile, una delle tappe fondamentali è la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia, un documento essenziale per garantire che l’immobile sia stato costruito e realizzato nel rispetto delle norme in vigore.

È il venditore l’unico responsabile di questa dichiarazione. Spetta a lui certificare che l’immobile sia conforme alla destinazione d’uso, al permesso di costruire e alle normative urbanistiche applicabili. Questo documento viene allegato all’atto notarile e ha un valore legale rilevante: se la dichiarazione risulta falsa, il venditore può essere ritenuto inadempiente e l’acquirente potrebbe chiedere il risarcimento dei danni.

Tuttavia, esistono delle eccezioni storiche. Per gli edifici realizzati prima del 1942, vale la cosiddetta Legge n. 10, che esonera dal dovere di conformità in quanto si tratta di costruzioni anteriori alla moderna regolamentazione edilizia. Analogamente, gli immobili costruiti prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della Legge “Ponte” (n. 765/1967), non richiedono la stessa documentazione, dato che spesso non esistono più atti ufficiali risalenti a quegli anni.

Pur con queste deroghe, è sempre consigliabile che l’acquirente verifichi attentamente la situazione urbanistica dell’immobile, magari affidandosi a un tecnico di fiducia. Una buona verifica preventiva evita problemi futuri, soprattutto in caso di ristrutturazioni o rivalutazioni dell’immobile.

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