Chi è esonerato dall'emissione della fattura elettronica?

Non tutti i soggetti che svolgono attività economica sono obbligati a emettere fattura elettronica. In particolare, sono esclusi da questo adempimento gli operatori, imprese e lavoratori autonomi, che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”, previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Questo regime si applica a chi ha iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e non supera determinati limiti di reddito. Grazie a questa agevolazione, i contribuenti possono beneficiare di una tassazione ridotta e di una semplificazione degli obblighi contabili. Tra questi vantaggi, c’è anche l’esenzione dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, almeno per il periodo in cui rimangono nel regime.

È importante sottolineare che l’esclusione riguarda solo l’emissione della fattura elettronica: questi soggetti devono comunque rilasciare un documento attestante l’operazione effettuata, come un regolare scontrino o una ricevuta fiscale, soprattutto se il cliente è un consumatore finale.

Chi rientra in questa categoria, però, deve prestare attenzione ai requisiti per mantenere il beneficio. Il regime di vantaggio ha una durata limitata (in genere tre periodi di imposta) e, superato il limite di reddito o il termine, si esce automaticamente, con il conseguente obbligo di emettere fattura elettronica come tutti gli altri contribuenti.

In sintesi, l’esenzione è una misura di supporto per le nuove attività, pensata per alleggerirne il carico burocratico all’avvio. Tuttavia, la semplificazione non esclude la correttezza fiscale: ogni operazione va comunque documentata in modo idoneo.

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