Superbonus 110%: come vanno considerate le pertinenze
Una delle domande più frequenti riguardo al Superbonus 110% riguarda il ruolo delle pertinenze nel calcolo dell’agevolazione fiscale. La risposta, chiarita anche dall’Agenzia delle Entrate in una comunicazione del 23 gennaio 2022, offre indicazioni precise per evitare errori nella richiesta del bonus.
In linea generale, le pertinenze di un’unità immobiliare — come box auto, cantine, soffitte o locali accessori — rientrano nel Superbonus e possono essere agevolate allo stesso modo dell’immobile principale. Questo purché appartengano effettivamente alla stessa unità abitativa e siano oggetto degli stessi interventi di efficientamento energetico o antisismici che danno diritto al bonus.
Tuttavia, c’è un’importante precisazione: non possono essere incluse le pertinenze che fanno parte di un altro edificio o di un’unità immobiliare distinta. Ad esempio, se un box si trova in un palazzo diverso rispetto all’abitazione principale, anche se di proprietà dello stesso soggetto, non può rientrare nel calcolo del Superbonus relativo a quella casa.
Questo dettaglio è cruciale per chi progetta interventi di ristrutturazione con massima detrazione. Confondere l’appartenenza delle pertinenze potrebbe portare a richieste non conformi e a perdite del beneficio. È quindi consigliabile verificare con attenzione la conformazione urbanistica e catastale degli immobili coinvolti prima di avanzare la domanda.
In sintesi, sì alle pertinenze — ma solo se strettamente connesse all’unità principale oggetto degli interventi.
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