La tredicesima in Svizzera: come funziona?
In molti paesi europei la tredicesima mensilità è una pratica comune, ma in Svizzera le cose funzionano un po’ diversamente rispetto, ad esempio, all’Italia. Qui non esiste un obbligo legale generale per la tredicesima, ma spesso è prevista dal contratto collettivo o dall’accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.
Se prevista, la tredicesima viene generalmente versata una volta l’anno, solitamente a dicembre. Tuttavia, se il rapporto di lavoro termina prima della data prevista – per dimissioni, licenziamento o fine del contratto – la tredicesima va comunque corrisposta proporzionalmente al periodo lavorato durante l’anno.
Questo significa che non si perde tutto: anche chi lascia il lavoro a giugno, per esempio, ha diritto a una parte della tredicesima. Il pagamento avviene al più tardi con l’ultimo stipendio, calcolato in base ai mesi effettivamente lavorati. Facciamo un esempio: se lo stipendio annuo è di 78'000 franchi, la tredicesima corrisponde a 6'000 franchi (un mese intero). Se il lavoratore ha prestato servizio per 8 mesi, riceverà 4'000 franchi (8/12 di 6'000), a meno che il contratto non preveda altro.
È importante, quindi, controllare sempre il contratto di lavoro o l’ente previdenziale di riferimento (come SECO o un sindacato) per conoscere i propri diritti. In Svizzera, ogni dettaglio salariale è regolato con attenzione, e la trasparenza è fondamentale. La tredicesima, quando prevista, è un diritto reale, anche se il lavoro finisce prima della fine dell’anno.
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