La tredicesima mensilità in Svizzera: chi la riceve?

In Svizzera, il sistema retributivo è generalmente basato su un pagamento mensile, ma molte persone si aspettano una retribuzione aggiuntiva a dicembre, simile alla tredicesima mensilità conosciuta in Italia.

Contrariamente a quanto accade in alcuni Paesi europei, la tredicesima non è obbligatoria per legge nel sistema svizzero. Tuttavia, è una pratica piuttosto diffusa, soprattutto tra le aziende di medie e grandi dimensioni o in determinati settori, come la finanza, l’industria e la pubblica amministrazione.

Il diritto a questa somma dipende principalmente dal contratto di lavoro o dal cosiddetto regolamento interno dell’azienda. Se prevista, la tredicesima viene solitamente versata in un’unica soluzione a dicembre, oppure frazionata in due versamenti – uno a dicembre e uno a giugno, come accade in alcuni cantoni per i dipendenti pubblici.

Chi non ha lavorato per l’intero anno – ad esempio chi è entrato in azienda a metà anno o ne è uscito prima di dicembre – riceve comunque una somma proporzionale, calcolata pro rata rispetto ai mesi lavorati.

Vale la pena ricordare che non tutti i lavoratori in Svizzera godono di questo beneficio. In particolare, nei settori con contratti più flessibili o in piccole imprese, la tredicesima può non essere prevista. Pertanto, è fondamentale controllare il proprio contratto o consultare le condizioni collettive di lavoro (CCT) di riferimento.

In sintesi, la tredicesima in Svizzera non è un diritto generale, ma una consuetudine diffusa, legata più alla politica retributiva dell’azienda che alla normativa federale.

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