Chi ha il potere di chiudere le scuole?

Quando emergono situazioni di rischio, come maltempo estremo, dissesti idrogeologici o problemi legati all’ordine pubblico, la chiusura delle scuole diventa una decisione necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Ma chi è effettivamente autorizzato a prendere questa decisione?

Non è il ministro dell’Istruzione né il dirigente scolastico a decidere autonomamente. Il potere di chiudere le scuole in casi eccezionali appartiene a due figure istituzionali: il Prefetto e il Sindaco. Questo avviene sulla base di specifiche disposizioni di legge, in particolare dell’articolo 38 della legge n. 142/90 e del Testo Unico sugli Enti Locali. La normativa chiarisce che, in presenza di pericoli per l’incolumità delle persone o per la sicurezza pubblica, le autorità locali possono adottare misure urgenti, tra cui la sospensione delle attività didattiche.

Il Sindaco, in quanto massima autorità locale, può disporre la chiusura degli edifici scolastici nel proprio comune, soprattutto in caso di eventi improvvisi come allagamenti, neve abbondante o terremoti. Il Prefetto, invece, interviene in situazioni che riguardano un ambito più ampio, come emergenze che coinvolgono più comuni o che richiedono una gestione coordinata sul territorio.

È importante evitare equivoci: la scuola non chiude per motivi burocratici o amministrativi generici, ma solo quando ci sono concrete minacce alla sicurezza. In questi casi, la tempestività delle decisioni salva vite e protegge i cittadini, soprattutto i più giovani. La comunicazione viene poi rapidamente diffusa attraverso i canali ufficiali degli enti locali e delle scuole stesse.

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