Cosa fa l'insegnante di sostegno quando il bambino è assente?

Un quesito frequente tra il personale scolastico riguarda il comportamento da tenere da parte dell’insegnante di sostegno in caso di assenza dell’alunno con disabilità. La risposta trova fondamento nella normativa vigente, in particolare nella legge 104/92, che tutela i diritti degli alunni con disabilità e definisce il ruolo del docente a loro affiancato.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’insegnante di sostegno non può essere spostato in altre classi o assegnato ad altri compiti solo perché l’alunno di riferimento è assente. Tale pratica, infatti, non è legittima. Lo stesso vale anche quando l’alunno è presente: il docente di sostegno non può essere distolto dalle sue funzioni specifiche per supplenze generiche.

Il ruolo dell’insegnante di sostegno è strettamente legato al progetto individuale dell’alunno disabile, e la sua presenza in classe non ha soltanto una valenza assistenziale, ma educativa e didattica. Pertanto, anche nei giorni in cui il ragazzo non è presente, il docente deve rimanere nella classe di co-titolarità – ovvero quella classe in cui è ufficialmente assegnato a far parte del team docente – senza essere ridistribuito in altre sezioni.

Questo principio serve a garantire continuità all’intervento educativo e a rispettare il ruolo specifico del docente di sostegno, che non è un insegnante “di riserva”, ma una figura fondamentale per l’inclusione scolastica. La sua permanenza nella classe di riferimento permette inoltre di mantenere i rapporti con i compagni e con i colleghi, favorendo un ambiente scolastico coeso e consapevole.

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