Quando non serve il visto di conformità per il Superbonus?

Nel contesto del Superbonus 110%, il visto di conformità rappresenta un passaggio fondamentale per poter cedere il credito d’imposta o utilizzare lo sconto in fattura. Tuttavia, non sempre è obbligatorio. Ci sono casi specifici in cui si può fare a meno di questo adempimento, semplificando così il processo per i contribuenti.

L’unica eccezione prevista riguarda chi utilizza direttamente la detrazione in dichiarazione dei redditi. In questa situazione, infatti, non è richiesto il visto di conformità. Questo vale, ad esempio, per i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che intendono portare in detrazione le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica direttamente nella propria dichiarazione (come il modello Unico o il 730).

È importante sottolineare che questa deroga si applica esclusivamente a chi non cede il credito né richiede lo sconto in fattura. Appena entra in gioco una delle due opzioni, il visto di conformità diventa obbligatorio: serve a garantire che le spese siano effettivamente ammissibili al beneficio e che siano state sostenute in conformità alla normativa.

Per chi sceglie la strada della detrazione diretta, quindi, i tempi e gli oneri burocratici si riducono. Resta comunque fondamentale conservare tutta la documentazione relativa agli interventi (fatture, asseverazioni, attestazioni della congruità delle spese) per almeno dieci anni, prontamente disponibile in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

In sintesi: nessun visto di conformità se si fa la detrazione in dichiarazione. In tutti gli altri casi, meglio non sottovalutarne l’importanza.

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