L'articolo 18 del Testo Unico della Finanza

Il testo dell'articolo definisce con chiarezza quali soggetti abbiano il diritto di operare sul mercato offrendo servizi finanziari al pubblico. L'esercizio professionale di queste attività non è aperto a chiunque, ma viene rigorosamente riservato a operatori qualificati e autorizzati.

Tra i soggetti menzionati rientrano le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), le banche italiane ed europee, oltre alle imprese di investimento autorizzate sia all'interno dell'Unione Europea sia nei Paesi terzi, purché rispettino i requisiti di legge e la supervisione delle autorità di controllo.

Questa riserva di attività tutela l'integrità del mercato e assicura che i risparmiatori si affidino unicamente a intermediari solidi, trasparenti e sottoposti a rigorosi controlli istituzionali.

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